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Obbligo di rendicontazione del 5 per mille PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
mercoledì 30 luglio 2008
ImagePubblicate in gazzetta ufficiale le modalità per la rendicontazione dei contributi ricevuti.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008 il DPCM 19 marzo 2008, che prevede le modalità di rendicontazione del contributo  5 per mille relativo al periodo d’imposta 2007, di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 5 a 11 (Finanziaria 2008).

In tale documento si legge che i soggetti destinatari delle somme suddette entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere un apposito rendiconto utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti, nel quale dovrà essere rappresentato in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite per le finalità cui sono destinate.

Dovrà, inoltre, essere redatta anche una relazione che illustri gli interventi posti in essere, indicando per ciascuno di essi il costo, suddiviso nelle principali voci di spesa.

Si configura, quindi, un vincolo di destinazione di tali somme che non potranno, ad esempio, essere utilizzate per coprire le spese generali dell’ente beneficiario.

I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmessi, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, al Ministero competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo.

A tal fine, il medesimo Ministero potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 15.000 euro sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi, e conservare per dieci anni e inviare - a richiesta dei Ministeri competenti - per le finalità di controllo di cui sopra.

 

 
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